E' elevato a lire 20 miliardi il limite dimensionale relativo a progetti di investimento concernenti le creazioni di nuovi impianti industriali di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350. E' altresi' elevato a lire 8 miliardi il limite dimensionale previsto dalla disposizione richiamata nel comma precedente per i progetti di investimento concernenti l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva o delle aree occorrenti, sempre che il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di lire 20 miliardi, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici. Il limite dimensionale degli investimenti di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e' elevato a 4.000 milioni di lire. Dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti relativi al capitale investito ed agli investimenti globali di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, come modificati dall'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, numero 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono maggiorati del 50 per cento. Essi sono successivamente aggiornati, ogni biennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando la media, relativamente al medesimo periodo, dei deflattori degli investimenti lordi riportati nelle relazioni generali sulla situazione economica del Paese.
Testo vigente dal 11 dicembre 1985
