Art. 10 — Riassetto in materia di società dell'informazione
Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma;
- b)rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati personali;
- c)prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento informatico contenuto nei sistemi informativi pubblici i caratteri della primarieta' e originalita', in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, nonche' obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita' del relativo contenuto informativo;
- d)realizzare il coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare o semplificare il linguaggio normativo;
- e)adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie. La delega di cui al comma 1 e' esercitata per i seguenti oggetti:
- a)il documento informatico, la firma elettronica e la firma digitale;
- b)i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
- c)la gestione dei documenti informatici;
- d)la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
- e)le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro (( quindici mesi)) decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Testo vigente dal 23 agosto 2005
