Art. 20 — Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali
L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 17 miliardi di lire, e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione di mutui ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 6 del 1990. A tale fine e' autorizzata la concessione a favore del Fondo gestione medesimo di un limite di impegno quindicennale di lire 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 1999. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 1,7 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2013, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
