Art. 19 — Modifiche all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente: "b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare". All'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
