Interventi nel settore dei trasporti

Art. 31 — Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

All'articolo 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: "9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.212.000 a lire 4.848.000. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".

Testo vigente dal 16 dicembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-12-07;472~art31 · fonte su Normattiva