Interventi nel settore dei trasporti
Art. 32 — Modifiche agli articoli 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi- cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai medici specialisti dell'unita' sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida";
- b)al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica e' integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio fi- nale". Dopo il comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4, lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi piu' brevi indicati sul certificato di idoneita".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
