Art. 37 — Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122
All'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente".
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
