Art. 36 — Impianti aeroportuali
Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e' indetta dal Ministro dei trasporti e della navigazione. Al fine di garantire la copertura della spesa necessaria all'aggiornamento della tabella A recante "Classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi" allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e' autorizzata la spesa di lire 6,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
