Art. 41 — Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa
Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, concernenti il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione governativa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' autorizzata la concessione di un limite di impegno quindicennale di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000. All'onere derivante dal presente comma, pari a lire 63,3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2014, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 dicembre 1999
