Gli enti indicati all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e gli altri enti interessati sono autorizzati ad accendere mutui della durata massima di 10 anni, garantiti dallo Stato, per la realizzazione delle finalita' indicate al medesimo articolo 8, nonche' per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati. A tal fine gli enti interessati sono tenuti a presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 6 Il CIPET, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui. Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa. Le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree ur- bane. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale ed in conto interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori 155 miliardi per l'anno 1994.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 dicembre 1999, n. 472

6

La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato e' elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento."

Testo vigente dal 31 dicembre 1999

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 462/1992

    Illegittimità dichiarata
    19 novembre 1992

    La previsione di finanziamenti statali diretti per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti e di collegamenti delle Ferrovie dello Stato, nonché di programmi urbani integrati e di collegamenti con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, non lede le attribuzioni regionali e provinciali in materia finanziaria, trattandosi nel primo caso di opere di competenza statale e nel secondo di finanziamenti integrativi per opere non sottratte alla disciplina ed alle competenze comuni. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l. 26 febbraio 1992, n. 211 sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 5, 17 e 18, all'art. 16, e al titolo VI dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige - approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - e alle relative norme di attuzione; agli artt. 117, 118, 119 e 128 Cost. ed agli artt. 1, terzo comma, e 27, l. 8 giugno 1990, n. 142).

    Art. 128 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1992-02-26;211~art10 · fonte su Normattiva