La realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, concernenti i beni statali o i beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, e' affidata ai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali. Per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione realizzati sui beni culturali non statali, possono essere concessi contributi, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, fino ad un massimo del 50 per cento del costo ammesso degli interventi stessi, secondo le procedure di cui alla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e successive modificazioni. I beni oggetto di un intervento realizzato con il contributo o con il concorso finanziario dello Stato sono resi accessibili al pubblico, compatibilmente con il carattere storico e artistico e con le esigenze di conservazione, secondo modalita' fissate da apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e gli interessati. I fondi necessari alla realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla base del piano, in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modificazioni. I predetti funzionari delegati assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali inviano, ogni sei mesi e entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente all'esecuzione del progetto. Il ritardo o il mancato invio della relazione tecnica costituisce fattispecie perseguibile disciplinarmente e ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Testo vigente dal 21 febbraio 1992
