Per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 6, il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali espresso ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato.
Testo vigente dal 21 febbraio 1992
