Art. 2
E' prorogata di un anno la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento a favore delle aziende agricole di cui al precedente articolo. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento ridotto al 3,25 per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, e compartecipanti, singoli o associati.
Testo vigente dal 12 novembre 1982
