Ai soggetti titolari di aziende agricole diretto-coltivatrici, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti di cui all'articolo 1 e' concesso l'esonero parziale dal pagamento dei contributi di invalidita', vecchiaia e superstiti, dei contributi per infortuni e malattie professionali e dei contributi di malattia, dovuti per l'anno 1982 per l'intero nucleo familiare. Il Ministro del lavoro e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare la percentuale di esonero entro lo stanziamento di lire 36 miliardi per i contributi previdenziali propri dei coltivatori diretti ed entro i limiti di 24 miliardi per i contributi agricoli unificati dovuti per i lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 12 novembre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-11-08;821~art3 · fonte su Normattiva