Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"

Art. 14-ter — (Gestione transitoria). 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1

Testo vigente dal 30 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art14ter · fonte su Normattiva