Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006".
- Art. 1 — Finalità
- Art. 1-bis — (Comitato organizzatore dei Giochi olimpici)
- Art. 2 — Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
- Art. 3 — Compiti dell'Agenzia
- Art. 4 — Ordinamento dell'Agenzia
- Art. 5 — Comitato direttivo
- Art. 6 — Direttore generale
- Art. 6-bis — (Vicedirettori generali)
- Art. 7 — Comitato di alta sorveglianza e garanzia
- Art. 8 — Personale dell'Agenzia
- Art. 9 — Conferenza di servizi
- Art. 9-bis — (Varianti in corso d'opera). 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreché sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata
- Art. 10 — Risorse finanziarie
- Art. 11 — (Garanzia fideiussoria)
- Art. 11-bis — (Polizza assicurativa). 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, commi 3 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'Agenzia può stipulare, in seguito a gara ad evidenza pubblica da esperire ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, un'unica polizza assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi e per l'assicurazione indennitaria decennale, riversando i costi assicurativi su ogni singolo appaltatore in misura proporzionale all'importo dei lavori appaltati
- Art. 12 — Indennità di espropriazione
- Art. 13 — Destinazione finale dei beni
- Art. 14 — Copertura finanziaria
- Art. 14-bis — (Stralcio del piano degli interventi)
- Art. 14-ter — (Gestione transitoria). 1. Nell'attesa che sia portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse finanziarie previste dall'articolo 10, comma 1, l'Agenzia è autorizzata a stipulare contratti per l'affidamento di incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti della copertura finanziaria contemplata dallo stanziamento di cui al medesimo articolo 10, comma 1
- Art. 15 — Entrata in vigore