Art. 2 — Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
E' istituita l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Torino. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal diritto privato. Il controllo successivo della Corte dei conti sull'Agenzia e' espletato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 16 ottobre 2000
