I due vicedirettori generali sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, uno tra soggetti in possesso di preparazione in materia economica-giuridica o di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione, gestione ed organizzazione aziendale e uno tra soggetti in possesso di riconosciuta professionalita' acquisita in incarichi di direzione tecnica. 2. Ai vicedirettori generali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4

Testo vigente dal 30 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art6bis · fonte su Normattiva