L'Agenzia si avvale di personale temporaneamente impiegato, nel limite massimo di quaranta unita', mediante:

  • a)contratti di diritto privato a tempo determinato e assunzioni con le procedure del lavoro interinale;
  • b)apposite convenzioni che disciplinano l'utilizzo del personale proveniente da amministrazioni dello Stato, dal CONI e da enti territorialmente interessati, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o in regime di collaborazione a tempo limitato. Il servizio prestato presso l'Agenzia e' comunque valutabile, ad ogni effetto, come servizio prestato presso l'amministrazione di appartenenza. L'Agenzia puo' stipulare contratti di consulenza e conferire incarichi professionali, se gli stessi sono indispensabili allo svolgimento della missione e non sussistono al proprio interno le necessarie professionalita'.

Testo vigente dal 16 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-09;285~art8 · fonte su Normattiva