A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, ivi compresi i lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, e' liquidato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Testo vigente dal 8 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;426~art4 · fonte su Normattiva