Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 luglio 1989, n. 262, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, non si applicano nei confronti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni o dalle unita' sanitarie locali.
Testo vigente dal 8 gennaio 1992
