Per il finanziamento dei programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 e' destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1981, n. 544, e con l'articolo 1 della presente legge. Le somme non utilizzate alla fine di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilita' del fondo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art13 · fonte su Normattiva