Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dello artigianato e del tesoro, saranno emanate norme per disciplinare le modalita' di funzionamento del comitato di cui al precedente articolo 7 e verra' predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la stipulazione dei contratti di ricerca. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica puo', per l'espletamento dei compiti previsti dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' agli enti pubblici, il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unita'. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o ente di provenienza. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297

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Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".

Testo vigente dal 11 settembre 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art12 · fonte su Normattiva