E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi. La quota di conferimento relativa all'anno 1981 e' determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Una quota del 20 per cento degli stanziamenti e' riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilita' nette complessive del fondo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;46~art18 · fonte su Normattiva