Art. 10
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Gli istituti ed enti di credito di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni, sono abilitati, nel rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attivita', ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse e alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, per finanziare prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1994
