Art. 13
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Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, al fine di potenziare i patrimoni e le possibilita' di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 1 gennaio 1994
