Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passivita' onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passivita' ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci. Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potra' essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352. I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.
Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008
