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E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 45 miliardi per l'esercizio 1982 quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni. Le predette somme saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'acquisto di fondi rustici da parte della predetta Cassa per le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo, dovra' essere data preferenza alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo in vigore dal 7 agosto 1981 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-08-01;423~art15 · fonte su Normattiva