Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico
Art. 4 — Variazioni di bilancio
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 13 gennaio 1992
