Interventi per la difesa del mare
Art. 2 — Competenze del Ministro della marina mercantile
Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:
- a)emana direttive per il coordinamento delle attivita' di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b)nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
Testo vigente dal 14 marzo 1992
