Interventi per la difesa del mare

Art. 2 — Competenze del Ministro della marina mercantile

Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:

  • a)emana direttive per il coordinamento delle attivita' di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  • b)nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.

Testo vigente dal 14 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-28;220~art2 · fonte su Normattiva