Art. 3 — Consorzio obbligatorio per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi
Il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' effettuato nei porti di Trieste e di Livorno, negli altri porti individuati dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ed in quelli i cui impianti sono autorizzati al trattamento delle medesime sostanze, anche utilizzando navi specializzate, costruite ed attrezzate per la raccolta delle sostanze medesime. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, e' fatto inoltre divieto, nelle acque territoriali e per il naviglio battente bandiera nazionale, di trasferire le morchie e le acque di zavorra e di lavaggio delle navi a bordo di navi non specializzate e non costruite ed attrezzate ai sensi del presente comma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della citata legge n. 979 del 1982. Per la costruzione e la gestione degli impianti e delle navi specializzate di cui al comma 1, e' costituito un consorzio obbligatorio al quale partecipano i produttori e gli importatori delle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonche' gli utilizzatori di piattaforme marine per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi in ambiente marino. Per assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti, e' istituito un contributo di riciclo per ogni tonnellata di sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), estratte o trasportate, a carico dei produttori e degli importatori delle predette sostanze, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. Il contributo di riciclo e' versato direttamente al consorzio dai produttori e dagli importatori. L'ammontare complessivo del contributo di riciclo deve coprire interamente i costi di realizzazione, di avviamento e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compresi quelli dei porti di Trieste e di Livorno di cui al comma 1. Il contributo di riciclo puo' essere utilizzato anche per la costruzione e la gestione di nuovi impianti. Per il primo quinquennio di attivita' del consorzio, gli investimenti per impianti fissi e mobili sono definiti in base ad un programma che tiene conto delle direttive stabilite dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Il consorzio ha personalita' giuridica, non ha fini di lucro e puo' essere ad articolazione regionale. Il Ministro della marina mercantile, con decreto emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle strutture esistenti, definisce lo statuto e promuove la costituzione del consorzio. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite la composizione del consorzio e le norme per il suo funzionamento. Il consorzio provvede ad assicurare il riciclaggio degli idrocarburi e delle altre sostanze recuperate; promuove l'informazione degli armatori e dei proprietari di navi intesa a ridurre i rischi del trasporto via mare ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento. Ai predetti fini, il consorzio puo' stipulare apposite convenzioni con imprese specializzate e con i centri di rilevamento a mezzo satellite per il controllo delle rotte delle navi. Qualora, per determinati bacini di utenza, gli impianti esistenti provvedano con propri mezzi al trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, i relativi dati quantitativi devono essere comunicati al consorzio al fine di tenere conto delle evidenze consuntive necessarie per il controllo del settore. Le deliberazioni del consorzio sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al consorzio stesso.
Testo vigente dal 14 marzo 1992
