Art. 7 — Costruzione di impianti
Per la costruzione degli impianti necessari per l'avvio dell'attivita' del consorzio di cui all'articolo 3, si procede secondo le disposizioni vigenti in materia di interventi per la protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 14 marzo 1992
