Esaurita la procedura di cui all'articolo 2, il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma di cui al medesimo articolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina le opere e gli interventi da ammettere a contributo in conto capitale, tenendo conto delle priorita' determinate sulla base dell'analisi costi-benefici. Per gli anni successivi al primo, il provvedimento di ammissione ai contributi sara' emanato tenendo conto del rispetto dei tempi indicati nel programma per la realizzazione degli interventi, secondo le risultanze della relazione di cui al comma 4 dell'articolo 2. I criteri per l'ammissione al contributo e per la determinazione della relativa misura sono stabiliti con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ammissione al contributo e' disposta dal Ministro per i problemi delle aree urbane in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo dell'opera. L'erogazione dei contributi in conto capitale previsti dal presente articolo viene disposta previa presentazione degli stati di avanzamento dei lavori ed in proporzione all'ammontare della relativa spesa.

Testo vigente dal 16 luglio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-06-28;208~art3 · fonte su Normattiva