Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge puo' essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Testo vigente dal 16 luglio 1991
Per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge puo' essere adottato un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Testo vigente dal 16 luglio 1991
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1991-06-28;208~art4 · fonte su Normattiva