Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'
Art. 11 — Modifiche al codice della strada
All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: seguente:
- a)al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il trasporto di blocchi di pietra naturali o di manufatti, prefabbricati, prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils ed i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, anche se in uno o piu' pezzi fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi e a 108 tonnellate se complessi ad otto assi";
- b)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attivita' ivi previste, compiano percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, d'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfettario in aggiunta alla tassa di circolazione pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi dovuti dai mezzi d'opera isolati, rispettivamente per i veicoli a tre o quattro assi e le combinazioni da sei a otto assi". Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:
- a)quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;
- b)quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 31 dicembre 1997
