Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Art. 4 — Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale

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Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacita' di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e piu' adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacita' di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessita' di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacita' di trasporto. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), e al comma 1 del presente articolo:

  • a)le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonche' partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non puo' utilizzare i benefici per piu' di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;
  • b)le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti gia' esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)i raggruppamenti di imprese gia' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:
  • a)del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;
  • b)del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1997 al 20 febbraio 2000

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