Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'

Art. 5 — Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne

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A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui e' riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera d). Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative e' riservato il 30 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato e' esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13-bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle societa' di navigazione e alle societa' ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1997 al 20 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:1997-12-23;454~art5 · fonte su Normattiva