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Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) 40 miliardi di lire, affinche' ne disponga, in via rotativa e nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attivita', per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3. I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui al successivo articolo 2, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 28 aprile 1971 al 22 settembre 1977
