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Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'IMI puo':

  • a)concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attivita' produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori gia' occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;
  • b)assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di societa', allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali;
  • c)concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di societa' industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacita' imprenditoriali. L'IMI presenta trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attivita' svolta in conformita' del primo comma del presente articolo. Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformita' del primo comma del presente articolo. Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sara' informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana.

Testo in vigore dal 28 aprile 1971 al 22 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-03-22;184~art3 · fonte su Normattiva