Per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 150 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 100 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, ripartiti con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge. Per consentire l'attivazione delle opere piu' significative, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e di Chioggia, il concessionario del Ministero dei lavori pubblici per gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettere a), c), d) e l), della legge 29 novembre 1984, n. 798, il concessionario del Ministero dei trasporti che ha in corso l'ultimazione dei lavori dell'aeroporto "Marco Polo" di Venezia e la gestione del medesimo, nonche' l'Universita' Ca' Foscari e l'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono autorizzati a contrarre, nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993, mutui con ammortamento sino a quindici anni con istituti di credito speciale, o sezioni autonome specializzate, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato. Anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi statuti, i predetti istituti di credito o sezioni autonome sono tenuti a far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo a quello in cui e' stato perfezionato il contratto di mutuo. L'importo eventualmente dovuto a titolo di interessi di preammortamento, maggiorato degli ulteriori interessi maturati dalla data di inizio dell'ammortamento a quella di scadenza della prima rata dello stesso, calcolati al medesimo tasso applicabile, ai sensi di quanto previsto per le operazioni di mutuo, nel primo semestre dell'ammortamento, sara' corrisposto con la prima rata di ammortamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
