Gli stanziamenti complessivi di cui all'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, sono destinati agli interventi indicati dalla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, e dalla legge 8 novembre 1991, n. 360, nei limiti di cui alla presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 798 del 1984.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
