Art. 87
Investimenti per l'edilizia residenziale
[1]Art. 5, c. 1, L.n. 730/1986 1. Gli enti pubblici, comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare, per il periodo 1986-1990, una somma non superiore al 20 per cento dei fondi destinati agli investimenti immobiliari per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale nelle zone ad alta intensita' abitativa colpite dal sisma del novembre 1980.
[2]Idem, c. 2 2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 1.
[3]Art. 1, c. 3, L.n. 48/1989; Art. 17, c. 48, L.n. 67/1988; Art. 6, c. 14 quinquies, D.L. n. 8/87, conv. con mod. L.n. 120/87 3. Fino al 31 dicembre 1989 l'INAIL e' tenuto ad utilizzare, a termini dell'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i fondi ancora disponibili derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva