Ai fini di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, sono autorizzati gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Ai sensi della presente legge sono considerati preminenti i programmi che comportino per l'industria italiana:

  • 1)l'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria;
  • 2)l'ampliamento dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;
  • 3)l'accrescimento di competitivita' in campo internazionale;
  • 4)l'accrescimento della capacita' di collaborazione con tutti i Paesi incoraggiando, in particolare, lo sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico tra le imprese nell'ambito della CEE;
  • 5)l'accrescimento, per i nuovi programmi, delle quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle imprese nazionali. Possono accedere ai benefici della presente legge le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' di parti degli stessi.

Testo vigente dal 8 gennaio 1986

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urn:nir:stato:legge:1985-12-24;808~art1 · fonte su Normattiva