Art. 6 — Garanzie assicurative per le attività connesse alla commercializzazione all'estero dei prodotti realizzati nell'ambito di programmi industriali aeronautici di collaborazione internazionale
La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e' autorizzata a concedere le garanzie assicurative previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per tutti i rischi connessi alla produzione e commercializzazione dei prodotti indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale, anche se commercializzati da imprese o enti di diritto estero. La garanzia assicurativa, ancorche' concessa all'impresa o ente di diritto estero, e' rapportata alla quota di partecipazione delle imprese nazionali al programma.
Testo vigente dal 8 gennaio 1986
