Art. 3 — Accordi di programma
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Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti ed altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il Ministro per i problemi delle aree urbane, su richiesta del Presidente della regione Lazio, del Presidente della provincia di Roma, del Sindaco di Roma, o di amministrazioni statali, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del Presidente della Regione Lazio, o del Presidente della provincia di Roma o del Sindaco di Roma ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco di Roma allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni. La mancata deliberazione nel termine di trenta giorni equivale a ratifica. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimita', il Sindaco di Roma puo' richiedere al Ministro per i problemi delle aree urbane di sottoporre l'accordo al Consiglio del ministri. In tale ipotesi l'accordo stesso e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e produce gli effetti di cui al comma 3. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e di eventuali interventi sostitutivi e' svolta da un collegio presieduto dal Ministro per i problemi delle aree urbane se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali, ovvero dal Presidente della regione Lazio o dal Presidente della provincia di Roma o dal Sindaco di Roma in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e composto da rappresentanti degli enti interessati. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1990 al 2 giugno 2012
