Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, integrato con il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e' ulteriormente aumentato di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1984. La predetta somma di lire 20 miliardi e' portata in aumento proporzionale degli stanziamenti di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 182, ed e' ripartita fra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate con le stesse modalita' ivi previste.

Testo vigente dal 17 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-13;312~art1 · fonte su Normattiva