All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". All'onere derivante dagli interessi sui titoli di Stato di cui all'articolo 2 della presente legge, valutato in lire 40 miliardi a decorrere dall'anno 1985, si provvede mediante utilizzo di quota parte della disponibilita' esistente, sulla proiezione per gli anni 1985 e 1986, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986 sul sopracitato capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, con utilizzo dell'accantonamento "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. dipendenti".

Testo vigente dal 17 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-13;312~art7 · fonte su Normattiva