La lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e' sostituita dalla seguente: " l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile, su domanda dell'interessato, il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'". All'articolo 14, comma 1, lettera c), numero 7), della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nelle qualifiche di ispettore e di vice ispettore, i marescialli capo e ordinari fino alla copertura delle aliquote previste alle lettere b) e g) del numero 6), secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza". E' soppressa la nota in calce alle tabelle A e B, parte I, allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.
Testo vigente dal 16 ottobre 1991
