L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 915, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il Ministro delle finanze puo' richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati ed anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali della Guardia di finanza che si trovino in ausiliaria ovvero che successivamente al collocamento in congedo per limiti di eta' abbiano prestato servizio temporaneo senza soluzione di continuita' per almeno dodici mesi ed i vicebrigadieri e militari di truppa collocati in congedo per limite di eta'. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)aver riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media" e non essere stati sanzionati disciplinarmente;
  • b)non essere rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  • c)essere stati dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo. 3. I militari richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989".

Testo vigente dal 11 agosto 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;339~art1 · fonte su Normattiva