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I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

Testo in vigore dal 10 novembre 1991 al 16 novembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1991-10-16;321~art4bis · fonte su Normattiva